#Trasporto merci e logistica: le novità del #rinnovoCCNL #2018
Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Confetra, Aite, Fai, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap/l, Unitai, Claai, Confartigianato trasporti, Fita-Cna e Trasportounito-Fiap con Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica. Tra le altre novità, previste misure economiche contro l’assenteismo.
Lo scorso 3 dicembre 2017 è stato firmato l’ipotesi d’accordo contenente il rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, che scadrà il 31 dicembre 2019.
Le Parti hanno previsto eventuale riserva entro il 31 gennaio 2018.
Cosa prevede l’ipotesi d’accordo?
Minimi tabellari
Autotrasporto merci: dal 1° febbraio 2018, 1° luglio 2018, 1° ottobre 2018, 1° gennaio 2019, 1° maggio 2019, 1° ottobre 2019
Magazzini generali: dal 1° febbraio 2018, 1° ottobre 2018, 1° maggio 2019, 1° ottobre 2019.
Una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio alla stipula dell’accordo 3 dicembre 2017 spetta un importo forfettario una tantum di € 300, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, da corrispondere con le seguenti modalità:
– € 200 con la retribuzione di marzo 2018;
– € 100 con la retribuzione di novembre 2018.
Misure economiche contro l’assenteismo
Al fine di contrastare l’assenteismo del personale viaggiante e/o del personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto, le aziende possono adottare le seguenti misure:
– decrementi della retribuzione in presenza di incrementi delle assenze pari ad una percentuale dello straordinario forfettizzato o quello legato all’orario di lavoro ex artt. 11 ed 11 bis del CCNL, applicati nel mese di competenza ed evidenziati in busta paga
– dal 1° gennaio 2018, decrementi del trattamento di malattia a carico azienda, in presenza di assenze che iniziano nel giorno successivo a giorni non lavorativi, computate considerando i 12 mesi precedenti (esclusi i ricoveri, le patologie di cui alla circolare Inps n. 95/2016 e le malattie con prognosi iniziale non inferiore a 7 giorni. Sperimentazione già effettuata da altre categorie come ad esempio il Terziario al fine di disincentivare/evitare l’abuso di “false Malattie).
Flessibilità
Le aziende possono attuare, per un massimo di 4 settimane nell’arco di un anno, una diversa programmazione dell’orario di lavoro, con la corresponsione di un’indennità di disagio di € 50 per ogni settimana.
Assistenza integrativa
Convenzione al fondo San.Arti. Iscrizione al fondo dei dipendenti a tempo indeterminato (anche apprendisti), nonché i lavoratori con contratto a termine di almeno 12 mesi.
Contributo pari a € 10,42 mensili per dipendente per 12 mensilità.
Clicca qui e Scarica l’ipotesi d’accordo del 3 dicembre 2017
La segreteria
Studio chr
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