Comunicato stampa Commissione Europea 19.6.2023
Aiuti di Stato: La Commissione approva le misure italiane a sostegno del costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina
La Commissione europea approva i regimi italiani, con un bilancio totale di circa 535 milioni di EUR, per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. I regimi sono stati approvati nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 per sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili. Il nuovo quadro modifica e proroga in parte il quadro temporaneo di crisi, adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l’economia nel contesto dell’attuale crisi geopolitica, già modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022.
Le misure saranno aperte alle imprese di tutte le dimensioni attive in tutti i settori. Nell’ambito di entrambi i regimi, l’aiuto assumerà la forma di un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per i contratti di lavoro dei giovani lavoratori (ossia di età inferiore a 36 anni) e delle donne, fino a un massimo di 8,000 EUR per contratto di assunzione a tempo indeterminato. Per essere ammissibili, i datori di lavoro privati devono aver assunto lavoratori nel periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, tra le altre condizioni.
In attesa la Circolare Inps attuativa per la determinazione ed utilizzo dell’esonero previsto nel periodo oggetto di approvazione.
Inoltre, la Commissione ha constatato che i regimi italiani sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. In particolare, l’aiuto i) non supererà 250,000 EUR per beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, 300,000 EUR per beneficiario attivo nei settori della pesca e dell’acquacoltura e 2 milioni di EUR per beneficiario attivo in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2023.
La Commissione ha concluso che i regimi italiani sono necessari, adeguati e proporzionati per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure di aiuto in quanto conformi alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.
con Comunicato dello scorso 19 giugno 2023, la Commissione Europea ha approvato le misure italiane a sostegno del costo del lavoro.
In particolare, l’attesa misura prevista per gli UNDER 36, sospesa dal 1° luglio dello scorso anno, per gli anni 2022 e 2023.
In conseguenza del comunicato, L’INPS ha pubblicato la circolare n. 57 del 22 giugno 2023 con cui fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo totale spettante ai datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato avvenute dal 1° luglio 2022 alla data odierna (e fino al 31 dicembre 2023).
…in sintesi
Codice Agevolazione “GI36”: Giovani che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella propria vita lavorativa con età inferiore a 35 anni e 364 giorni.
– Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo per il 2022 di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili);
– Per tutti i lavoratori assunti e trasformati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 ammessi al beneficio, l’Inps ha previsto il conguaglio degli arretrati nei soli mesi di luglio, agosto e settembre 2023.
Codice Agevolazione “EG36”: Giovani che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella propria vita lavorativa con età inferiore a 35 anni e 364 giorni.
– Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo per il 2023 di importo pari a 8.000 euro annui (666,66 euro mensili);
– Per tutti i lavoratori assunti e trasformati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ammessi al beneficio, l’Inps ha previsto che l’esonero potrà essere fruito dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare, pertanto con decorrenza luglio 2023.