Vaccino e Tampone = Greenpass. I due strumenti adottati dal Governo per limitare la diffusione della pandemia da Covid-19 per la quale è allo scadere lo stato di emergenza il prossimo 31 dicembre 2021. Dalle ultime disposizioni, tante le domande alle quali molti cercano risposte. Con questo articolo cercheremo di colmare alcuni dei tanti dubbi e quesiti ricevuti.

 
 
Partiamo dalla base: 
Come posso avere il Green Pass?
1) Completa vaccinazione anti-SARS-CoV-2: validità è di 12 mesi dalla seconda dose o dose unica.
2) Dal 15° giorno successivo alla prima dose vaccinale anti-SARS-CoV-2: validità fino a completamento del ciclo previsto.
3) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione della quarantena prevista: validità pari a 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
4) Test antigenico rapido o molecolare (anche su campione salivarecon esito negativo al virus SARS-CoV-2: validità pari a 48 ore.
 
Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
 
Quando scade il green pass?
Nel caso dei vaccini (che sia mono e/o in duplice dose), la validità è stata estesa a 12 mesi.
 
Entriamo nel merito lavorativo:
Chi è soggetto alla verifica del green pass?
Qualsiasi soggetto che accede ai locali aziendali è subordinato al possesso del green pass per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo.
 
Quindi, anche il tirocinante?
Sì, perchè svolge attività formativa.
 
All’interno della mia azienda sono presenti lavoratori di una impresa che svolge lavori in appalto. Come mi devo comportare?
Il controllo, circa il possesso della certificazione verde COVID-19, deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali. La verifica può essere fatta sia da un soggetto nominato dall’azienda committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto.
 
Cosa rischia il Lavoratore:
Quali sono le sanzioni per il lavoratore, del settore privato, che accede al luogo di lavoro senza il green pass?
È prevista la sospensione dalla prestazione lavorativa per il lavoratore che non è in possesso della certificazione verde (oppure qualora sia scaduta). La sospensione è attiva fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
 
L’inadempimento, comunque, non avrà riflessi sulla conservazione del rapporto di lavoro, che è assicurata.
 
Infine, l’accesso ai luoghi di lavoro, in violazione all’obbligo di possesso del Green pass, comporterà anche una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro. Senza, con ciò, escludere eventuali conseguenze disciplinari, secondo le previsioni contrattuali di settore.
 
Cosa rischia il Datore di Lavoro:
Sono previste particolari sanzioni per il datore di lavoro che non effettua i dovuti controlli?
La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.
 
Cosa fare:
Come avverrà la verifica del green pass da parte del datore di lavoro?
La verifica avviene tramite l’applicazione VerificaC19. L’App potrà funziona anche offline (l’accesso online dovrà comunque essere effettuato almeno una volta al giorno).
L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App., senza che questo raccolga in alcun caso i dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).
 
Da chi deve essere effettuata la verifica ai lavoratori circa la presenza del Green pass?
La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato: in questo caso la persona incaricata dovrà ricevere le necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica (compreso i tempi, il luogo, le modalità di controllo e/o possibili segnalazione, prevedendo il più possibile tutte le potenziali casistiche). In caso di accesso, ai locali aziendali, da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell’azienda committente o direttamente dell’impresa appaltatrice.
 
Quali sono i soggetti esentati dalla presentazione del Green pass?
La richiesta dell’obbligo del Green Pass non si applica esclusivamente ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
 
Anche in caso di accesso alla mensa aziendale il lavoratore può accedere solo previa verifica del green pass?
Sì, il Governo, in un Faq pubblicata il 14 agosto, ha evidenziato che “per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021.”.
È appena il caso di evidenziare che il controllo deve essere effettuato dalla società che eroga il servizio di ristorazione:
· il datore di lavoro, se eroga direttamente il servizio di ristorazione;
· l’azienda appaltatrice del servizio di ristorazione, in quanto il datore di lavoro risulta estraneo al servizio mensa.
 
La sospensione prevista dal legislatore e che viene comminata dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore non sia vaccinato, non può essere considerata un provvedimento disciplinare e come tale dovrebbe seguire quanto previsto dall’articolo 7 della legge n. 300/1970?
La risposta è fornita da una recente sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 00276 pubblicata il 13/09/2021), il quale ha evidenziato che l’ipotesi di sospensione prevista dalla legge emergenziale è “atipica” rispetto alla sospensione prevista in un iter disciplinare. Infatti, la sospensione per mancanza della certificazione verde COVID-19 ha una finalità prettamente precauzionale, quale misura di tutela della salute collettiva; inoltre, non riguarda una sospensione in toto rispetto all’esercizio della professione, ma solo il divieto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Nulla vieta che il soggetto possa essere ricollocato in mansioni compatibili.

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