Incentivi per l’occupazione: disegno di legge di Bilancio 2018

Agevolazioni di natura contributiva, riconosciute in caso di nuove assunzioni o per la stabilizzazione dei contratti di apprendistato con decorrenza 1° gennaio 2018, sono le previsioni contenute nel disegno di legge di Bilancio 2018. Nelle intenzioni del Governo, la misura prevista dovrebbe fornire maggiori certezze nella determinazione del costo del lavoro e favorire l’inserimento stabile di nuovi lavoratori in considerazione che sembri non sia prevista una scadenza di efficacia.

Nella bozza del disegno di legge di Bilancio per l’anno 2018 approvata dal Governo sono contenuti gli incentivi di natura contributiva.

Misura

L’esonero contributivo contenuto nel disegno di legge sarà pari al 50% dei  contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro all’INPS, con l’esclusione dei premi assicurativi INAIL.
L’esonero, così come già previsto nelle precedenti leggi di bilancio, avrà una misura massima, della quale ancora non si hanno informazioni.
Presumibilmente faranno riferimento alle ultime manovre ma, solo a seguito degli stanziamenti si avrà certezza del quantum previsto.

Durata

La durata dell’incentivo, con riguardo al lavoratore cui essa si riferirà, sarà pari a 36 mesi con decorrenza nuova assunzione, o decorrenza trasformazione successivamente la conferma dell’apprendistato.

Datori di lavoro destinatari degli incentivi

L’esonero contributivo spetterà ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva in cui il dipendente di nuova assunzione verrà adibito.
N.B. può essere sostenuto che, in caso di differenti unità produttive dislocate sul territorio nazionale, il requisito sarà rispettato qualora eventuali licenziamenti (individuali o collettivi) non siano stati posti in essere nella specifica unità produttiva in cui è previsto sarà assegnato il lavoratore di nuova assunzione, senza che differenti licenziamenti operati in altre unità produttive possano quindi escludere la fruizione dell’incentivo

Rapporti di lavoro che beneficiano degli incentivi

I nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato instauratisi dopo il 1° gennaio 2018, con le seguenti precisazioni:
-che i soggetti assunti non abbiano compiuto 30 anni di età (pertanto 29 anno e 364 giorni) alla data di assunzione e non siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato:
-per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2017, l’esonero viene riconosciuto per i lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data dell’assunzione, fermo il requisito della mancanza di una precedente occupazione a tempo indeterminato;
-per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2018 ed il cui rapporto successivamente cessi, in caso di futura assunzione presso un differente datore di lavoro, questi (prescindendo dall’età anagrafica del lavoratore all’atto della nuova assunzione), potrà beneficiare dell’esonero per il periodo residuo utile alla piena fruizione;
N.B. si ritiene, in assenza di diverse indicazioni ed attesa la natura promozionale della misura, che la cessazione del rapporto di lavoro di cui si è dato conto possa avvenire – oltre che per licenziamento – anche per dimissioni o risoluzione consensuale.
Inoltre, potranno fruire dell’incentivo i rapporti di lavoro instauratisi come apprendistato e poi proseguiti su base stabile oltre l’iniziale data di prevista cessazione del periodo di apprendistato (qualora tale data sia successiva alla data di entrata in vigore della legge), indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della prosecuzione, fatta eccezione per i contratti di apprendistato stipulati ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (lavoratori beneficiari di trattamenti di mobilità o di disoccupazione assunti con apprendistato).
Infine, sempre nell’ottica di favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro c.d. “precari”, la misura incentivante potrà essere goduta per i casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato; in tal caso, a differenza che l’ipotesi prevista per gli apprendisti, sarà invece necessario che il lavoratore – alla data di conversione del rapporto di lavoro – non abbia compiuto i 30 anni di età.
In ogni caso, i benefici non sono applicabili per i rapporto di lavoro domestico e per i rapporti di apprendistato (per i quali troverà applicazione, nella misura e durata indicate, dopo la eventuale conversione di essi).
Inoltre, gli incentivi non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi

Casi speciali diretti a favorire l’alternanza scuola-lavoro

L’esonero, sempre nel limite di 36 mesi, è riconosciuto nella misura del 100% ai datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
– studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
– studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Considerazioni conclusive

La combinazione dei due macro-requisiti (assunzioni dopo il 1° gennaio 2018 e durata massima di 36 mesi) sposta l’orizzonte di tali incentivi da misura transitoria a misura strutturale, nel senso che, potenzialmente e permanendo questa struttura normativa, gli esoneri troveranno presumibilmente applicazione anche ad assunzioni effettuate nel 2019 ed oltre, garantendo una maggiore prevedibilità degli investimenti e riducendo il rischio di un uso strumentale della misura.

(fonte: IPSOA)

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