DIS-COLL 2017: Riaperte le domande di disoccupazione per i collaboratori
In data 19/07/2017 finalmente l’inps pubblica l’attesissima Circolare n. 115 attuativa per le domande di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con decorrenza 1 luglio 2017.

E’ quindi ripartita la DIS-COLL: la disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Si riporta in breve la sintesi degli aspetti più rappresentativi:

Requisiti
L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);
  1. b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Misura
L’indennità DIS-COLL è pari al 75% del reddito imponibile medio relativo ai 2 anni precedenti per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati.

Termini e modalità di presentazione
Domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto
Se presentata entro 8 gg: spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto
Se presentata oltre 8° giorno: dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Soggetti esclusi

amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica

Sospensione dell’indennità e/o decadenza

2.9.a Contratto di lavoro subordinato

In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.

In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla DIS-COLL.

2.9.b Lavoro autonomo

Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi – ai sensi dell’art. 15, comma 12 del D.lgs. n. 22 del 2015, come modificato dal comma 3 dell’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015 – un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U.I.R (D.P.R. n.917 del 1986), deve comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

Per tutti gli altri aspetti non espressamente sopraelencati, si allega la relativa circolare inps pubblicata in data odierna.

Clicca qui per la Circolare numero 115 del 19-07-2017

 

Studio chr

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