Assunzione Giovani: Esonero contributivo assunzioni scuola lavoro o apprendistato

La circolare INPS 10 luglio 2017, n. 109 chiarisce le modalità di accesso all’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani effettuate nel corso del 2017 e 2018 (art. 1, commi 308 e seguenti, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, se soddisfatti determinati requisiti.

L’incentivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’incentivo è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.

Per presentare la domanda il datore di lavoro dovrà compilare il modulo online “308-2016” disponibile, a partire dall’11 luglio 2017, all’interno della piattaforma DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente.

(Fonte INPS.IT, Consulentidelavoro.it)

Studio chr

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