Assegno unico: addio ad ANF e detrazioni per figli in busta. Da marzo 2022 la nuova domanda

Al via dal 1° gennaio 2022 per i nuclei familiari in possesso dei requisiti la nuova domanda all’INPS per l’assegno UNICO e universale. La domanda sarà annuale e riferita dal mese di marzo dell’anno di presentazione a quello di febbraio dell’anno successivo. L’assegno verrà erogato mensilmente con decorrenza 1° marzo 2022 per ciascun figlio a carico secondo gli importi e le maggiorazioni previste proporzionalmente all’ISEE familiare.

 

Il provvedimento del Governo, che prevede l’introduzione dell’assegno unico, è stato emesso in attuazione della legge delega n. 46 del primo aprile 2021.

 

L’assegno unico interesserà sia i lavoratori dipendenti sia gli autonomi e sarà sempre erogato dall’Inps, su domanda a carico del richiedente. La novità più importante è che gli assegni non si troveranno più in busta paga, ma sarà direttamente l’INPS a pagarli ai beneficiari tramite accredito in conto corrente.

in sintesi

Assegno unico | Cosa include e sostituisce?

  • premio alla nascita o bonus mamma domani– misura pari ad 800 euro per gli eventi nascita, adozione o affidamento preadottivo di un minore;
  • assegno ai nuclei familiari;
  • fondo di sostegno alla natalità, 232/2016 riguardante le facilitazioni all’accesso al credito da parte delle famiglie con uno o più figli;
  • detrazioni per figli a carico (escluso le detrazioni fiscali per coniuge ed altri familiari a carico per le quali la detrazione “in busta” permarrà attivamente);

Da quando?

Con decorrenza primo marzo 2022, non saranno più riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (i cosiddetti ANF). La prestazione è peraltro assegnata non a tutti i lavoratori e la somma di detto assegno, versato dall’Inps, è calcolata tenendo conto vari parametri, reddito totale e numero membri del nucleo in particolare (ISEE).

Come presentare la domanda?

  • dietro specifica richiesta da presentare all’INPS con SPID e/o per mezzo dei Patronati. , che provvederà anche al pagamento in conto corrente;
  • erogato mensilmente per il periodo compreso da marzo dell’anno “in corso a febbraio dell’anno successivo. E così per ogni anno di domanda (i precedenti ANF seguivano un arco temporale che andava da Luglio a Giugno dell’anno successivo)

A chi spettano?

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

Figlio Requisito
Minorenne A carico

Per i nuovi nati dal settimo mese di gravidanza

Maggiorenne A carico fino al 21 anno di età a condizione che:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale.

Disabile A carico, indipendentemente dall’età

Chi paga?

L’assegno netto, che ovviamente non sarà soggetto ad alcuna trattenuta e prelievo fiscale, verrà corrisposto direttamente dall’INPS al richiedente.

L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN o mediante bonifico domiciliato, fatta salva l’ipotesi di erogazione a nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. Pertanto, il datore di lavoro diventerà soggetto sostanzialmente neutro nell’erogazione della prestazione in quanto sarà l’Istituto a pagare direttamente l’assegno.

Quanto spetta?

Gli importi mensili dell’assegno spettante per ciascun figlio a carico sono stati così individuati e riparametrati in base all’ISEE.

La norma rinvia poi per la fascia ISEE superiore a 15.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro ad una specifica tabella allegata allo schema di decreto.

Figlio ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui ISEE superiore a 40.000 euro annui
Minorenne 175 euro mensili Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro. 50 euro mensili
Maggiorenne 85 euro mensili Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 20 euro. 20 euro mensili
Ciascun figlio successivo al secondo Maggiorazione dell’importo base pari a 85 euro mensili La maggiorazione dell’importo base si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro Maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro mensili
Figlio minorenne con disabilità · In caso di non autosufficienza, maggiorazione dell’importo base di 105 euro mensili;

· In caso di disabilità grave, maggiorazione dell’importo base di 95 euro mensili;

· in caso di disabilità media maggiorazione dell’importo base di 85 euro mensili.

Figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del 21 anno di età Maggiorazione dell’importo base pari a 50 euro mensili
Figlio con disabilità di età pari o superiore a 21 anni 85 euro mensili Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro mensili 25 euro mensili

Viene poi prevista una maggiorazione collegata al requisito “soggettivo” del richiedente:

Situazione ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui ISEE superiore a 40.000 euro annui
Entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro Maggiorazione dell’importo base di 30 mensili L’importo si riduce gradualmente secondo lo schema allegato fino ad azzerarsi ==
Madre con meno di 21 anni Maggiorazione dell’importo base di 20 euro
Nucleo familiare con 4 o più figli Maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili

Maggiorazione transitoria per le prime 3 annualità

Lo schema di decreto legislativo introduce una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno unico e universale per le prime 3 annualità (2022, 2023 e 2024) al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e il rispetto del principio di progressività.

La maggiorazione spetta a quei soggetti, che hanno diritto all’assegno universale, che si rispettano tutte le seguenti condizioni:

  • valore ISEEdel nucleo familiare di appartenenza non superiore ai 25.000 euro;
  • aver effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegnoper il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. Quest’ultima condizione deve essere autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta ed è sottoposta al successivo controllo dell’INPS.

La maggiorazione transitoria ammonta alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e dell’ammontare mensile della componente fiscale al netto dell’ammontare mensile dell’assegno.

La maggiorazione mensile, riconosciuta per l’intero nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, spetta per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023 e spetta per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

Non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

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