Assegno unico: addio ad ANF e detrazioni per figli in busta. Da marzo 2022 la nuova domanda
Al via dal 1° gennaio 2022 per i nuclei familiari in possesso dei requisiti la nuova domanda all’INPS per l’assegno UNICO e universale. La domanda sarà annuale e riferita dal mese di marzo dell’anno di presentazione a quello di febbraio dell’anno successivo. L’assegno verrà erogato mensilmente con decorrenza 1° marzo 2022 per ciascun figlio a carico secondo gli importi e le maggiorazioni previste proporzionalmente all’ISEE familiare.
Il provvedimento del Governo, che prevede l’introduzione dell’assegno unico, è stato emesso in attuazione della legge delega n. 46 del primo aprile 2021.
L’assegno unico interesserà sia i lavoratori dipendenti sia gli autonomi e sarà sempre erogato dall’Inps, su domanda a carico del richiedente. La novità più importante è che gli assegni non si troveranno più in busta paga, ma sarà direttamente l’INPS a pagarli ai beneficiari tramite accredito in conto corrente.
…in sintesi
Assegno unico | Cosa include e sostituisce?
- premio alla nascita o bonus mamma domani– misura pari ad 800 euro per gli eventi nascita, adozione o affidamento preadottivo di un minore;
- assegno ai nuclei familiari;
- fondo di sostegno alla natalità, 232/2016 riguardante le facilitazioni all’accesso al credito da parte delle famiglie con uno o più figli;
- detrazioni per figli a carico (escluso le detrazioni fiscali per coniuge ed altri familiari a carico per le quali la detrazione “in busta” permarrà attivamente);
Da quando?
Con decorrenza primo marzo 2022, non saranno più riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (i cosiddetti ANF). La prestazione è peraltro assegnata non a tutti i lavoratori e la somma di detto assegno, versato dall’Inps, è calcolata tenendo conto vari parametri, reddito totale e numero membri del nucleo in particolare (ISEE).
Come presentare la domanda?
- dietro specifica richiesta da presentare all’INPS con SPID e/o per mezzo dei Patronati. , che provvederà anche al pagamento in conto corrente;
- erogato mensilmente per il periodo compreso da marzo dell’anno “in corso a febbraio dell’anno successivo. E così per ogni anno di domanda (i precedenti ANF seguivano un arco temporale che andava da Luglio a Giugno dell’anno successivo)
A chi spettano?
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Figlio | Requisito |
Minorenne | A carico
Per i nuovi nati dal settimo mese di gravidanza |
Maggiorenne | A carico fino al 21 anno di età a condizione che:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolga il servizio civile universale. |
Disabile | A carico, indipendentemente dall’età |
Chi paga?
L’assegno netto, che ovviamente non sarà soggetto ad alcuna trattenuta e prelievo fiscale, verrà corrisposto direttamente dall’INPS al richiedente.
L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN o mediante bonifico domiciliato, fatta salva l’ipotesi di erogazione a nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. Pertanto, il datore di lavoro diventerà soggetto sostanzialmente neutro nell’erogazione della prestazione in quanto sarà l’Istituto a pagare direttamente l’assegno.
Quanto spetta?
Gli importi mensili dell’assegno spettante per ciascun figlio a carico sono stati così individuati e riparametrati in base all’ISEE.
La norma rinvia poi per la fascia ISEE superiore a 15.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro ad una specifica tabella allegata allo schema di decreto.
Figlio | ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui | ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui | ISEE superiore a 40.000 euro annui |
Minorenne | 175 euro mensili | Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro. | 50 euro mensili |
Maggiorenne | 85 euro mensili | Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 20 euro. | 20 euro mensili |
Ciascun figlio successivo al secondo | Maggiorazione dell’importo base pari a 85 euro mensili | La maggiorazione dell’importo base si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro | Maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro mensili |
Figlio minorenne con disabilità | · In caso di non autosufficienza, maggiorazione dell’importo base di 105 euro mensili;
· In caso di disabilità grave, maggiorazione dell’importo base di 95 euro mensili; · in caso di disabilità media maggiorazione dell’importo base di 85 euro mensili. |
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Figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del 21 anno di età | Maggiorazione dell’importo base pari a 50 euro mensili | ||
Figlio con disabilità di età pari o superiore a 21 anni | 85 euro mensili | Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro mensili | 25 euro mensili |
Viene poi prevista una maggiorazione collegata al requisito “soggettivo” del richiedente:
Situazione | ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui | ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui | ISEE superiore a 40.000 euro annui |
Entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro | Maggiorazione dell’importo base di 30 mensili | L’importo si riduce gradualmente secondo lo schema allegato fino ad azzerarsi | == |
Madre con meno di 21 anni | Maggiorazione dell’importo base di 20 euro | ||
Nucleo familiare con 4 o più figli | Maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili |
Maggiorazione transitoria per le prime 3 annualità
Lo schema di decreto legislativo introduce una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno unico e universale per le prime 3 annualità (2022, 2023 e 2024) al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e il rispetto del principio di progressività.
La maggiorazione spetta a quei soggetti, che hanno diritto all’assegno universale, che si rispettano tutte le seguenti condizioni:
- valore ISEEdel nucleo familiare di appartenenza non superiore ai 25.000 euro;
- aver effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegnoper il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. Quest’ultima condizione deve essere autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta ed è sottoposta al successivo controllo dell’INPS.
La maggiorazione transitoria ammonta alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e dell’ammontare mensile della componente fiscale al netto dell’ammontare mensile dell’assegno.
La maggiorazione mensile, riconosciuta per l’intero nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, spetta per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023 e spetta per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
Non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.