#Impostadibollo su #FattureElettroniche #2019
La novità prevista dal decreto del 28 dicembre 2018 stabilisce che per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo.
La regola generale prevede che l’imposta di bollo su una fattura sia dovuta in tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47. Tale regola non cambia per la fattura elettronica; quello che cambia è ovviamente la modalità di assolvimento, che nel caso delle fatture elettroniche è di tipo virtuale.
Il decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019 stabilisce che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
Sarà l’Agenzia delle Entrate a render noto l’importo dell’imposta dovuta, in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al SdI a partire dal 1° gennaio 2019.
L’importo da pagare sarà riportato all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e l’imposta potrà essere versata con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio scrivente si occuperà della raccolta dei suddetti dati e informerà la clientela della cifra dovuta. Qualora lo studio non fosse in possesso della delega ai servizi FTE dei clienti sarà compito del cliente provvedere ad entrare nella propria area riservata ed effettuare il pagamento dell’importo dovuto.
Le scadenze sono di seguito riepilogate:
- I trimestre: 20 aprile
- II trimestre: 20 luglio
- III trimestre: 20 ottobre
- IV trimestre: 20 gennaio
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.