REGOLE, LIMITI E SANZIONI
Decreto Dignità! La manovra del governo per contrastare il precariato. Sarà la mossa giusta?
L’applicazione delle nuove norme, tuttavia, sta portando a galla diverse criticità operative.
Le novità in materia di contratti a termine non sono da poco:
– riduzione da 36 a 24 mesi la durata massima dei rapporti di lavoro a termine stipulabili con il medesimo datore di lavoro
– fermo restando il limite dei 24 mesi, viene ridotto da 5 a 4 il numero massimo di proroghe per il singolo dipendente assunto a termine
– conferma dell’“acausalità” per contratti fino ai primi 12 mesi. Per durate contrattuali superiori (ovvero per proroghe che portino la durata complessiva a superare i 12 mesi) il contratto a termine potrà essere stipulato solo in presenza di specifiche ragioni giustificatrici ovvero di situazioni oggettive e dimostrabili.
Aumenta l’aliquota del contributo addizionale dovuto all’INPS dovuto dai datori di lavoro per ogni rinnovo del contratto, che può però essere integralmente rimborsato dall’INPS a determinate condizioni.
In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni previste dal decreto Dignità (in termini di durata o causalità) il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine.
L’apposizione del termine al contratto deve risultare da atto scritto a pena di nullità, da consegnare al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Viene inoltre aumentato, da 120 a 180 giorni, il termine per l’eventuale impugnazione del contratto a termine per violazione delle norma sopra esposte
Previsto, infine, un periodo transitorio di applicazione delle nuove regole, mantenendo valida la disciplina del Jobs Act fino al 31 ottobre 2018 per i contratti a termine stipulati prima del 14 luglio 2018.
Si allungano i termini per l’impugnazione del licenziamento illegittimo: entro 180 giorni (in precedenza erano 120) dalla comunicazione motivata in forma scritta o dalla eventuale successiva comunicazione dei motivi di cessazione del rapporto